Sentenza n. 80 del 2010 della Corte Costituzionale

La Sentenza n. 80 del 2010 della Corte Costituzionale rappresenta una decisione fondamentale in materia di diritto allo studio degli alunni con disabilità, in particolare per quanto riguarda l’assegnazione degli insegnanti di sostegno.


Con questa pronuncia, la Corte ha dichiarato illegittime alcune norme che prevedevano limiti rigidi al numero di insegnanti di sostegno, stabiliti sulla base di parametri finanziari e non delle effettive esigenze degli studenti.
Secondo la Corte, il diritto all’istruzione delle persone con disabilità, garantito dalla Costituzione, non può essere subordinato a vincoli di bilancio.


La sentenza afferma un principio molto chiaro: il sostegno scolastico deve essere determinato in base ai bisogni concreti dell’alunno, valutati attraverso il piano educativo individualizzato (PEI), e non attraverso tetti numerici prefissati.


punti chiave della decisione sono:

  • il diritto all’inclusione scolastica è un diritto fondamentale;
  • le esigenze dell’alunno con disabilità devono prevalere su logiche puramente economiche;
  • lo Stato ha l’obbligo di garantire un supporto adeguato e personalizzato.


La Sentenza 80/2010 costituisce dunque un passaggio decisivo nella tutela dell’inclusione scolastica, rafforzando il principio che l’istruzione delle persone con disabilità non è una concessione, ma un diritto pieno ed esigibile.


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Convenzione ONU sui “Diritti delle persone con disabilità”

La Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità è un trattato internazionale adottato nel 2006 dall’Organizzazione delle Nazioni Unite e ratificato dall’Italia nel 2009.
Rappresenta uno dei più importanti strumenti giuridici a livello mondiale per la tutela e la promozione dei diritti delle persone con disabilità.


La Convenzione nasce con l’obiettivo di garantire il pieno ed eguale godimento di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali, affermando che le persone con disabilità sono prima di tutto cittadini titolari di diritti, non destinatari passivi di assistenza.

Introduce un cambio di prospettiva fondamentale: la disabilità non è vista soltanto come una condizione individuale, ma come il risultato dell’interazione tra la persona e le barriere fisiche, culturali e sociali presenti nella società.


Tra i principi cardine della Convenzione vi sono:

  • il rispetto della dignità, dell’autonomia individuale e della libertà di scelta;
  • la non discriminazione e le pari opportunità;
  • la piena partecipazione e inclusione nella vita sociale;
  • l’accessibilità agli ambienti, ai trasporti, alle informazioni e alla comunicazione;
  • il diritto all’istruzione inclusiva, al lavoro, alla salute e alla vita indipendente.


La Convenzione impegna gli Stati firmatari ad adottare leggi, politiche e misure concrete per rimuovere ostacoli e discriminazioni, promuovendo una società inclusiva, equa e rispettosa delle differenze.
Non si tratta solo di un documento giuridico, ma di un vero e proprio orientamento culturale verso il riconoscimento pieno dei diritti e del valore di ogni persona.


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Legge n. 67 del 1° marzo 2006

“Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni”

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 marzo 2006


Art. 1.
(Finalità e ambito di applicazione)


1. La presente legge, ai sensi dell’articolo 3 della Costituzione, promuove la piena attuazione del principio di parità di trattamento e delle pari opportunità nei confronti delle persone con disabilità di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al fine di garantire alle stesse il pieno godimento dei loro diritti civili, politici, economici e sociali.


2. Restano salve, nei casi di discriminazioni in pregiudizio delle persone con disabilità relative all’accesso al lavoro e sul lavoro, le disposizioni del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, recante attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro.


Art. 2.
(Nozione di discriminazione)


1. Il principio di parità di trattamento comporta che non può essere praticata alcuna discriminazione in pregiudizio delle persone con disabilità.


2. Si ha discriminazione diretta quando, per motivi connessi alla disabilità, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata una persona non disabile in situazione analoga.


3. Si ha discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri mettono una persona con disabilità in una posizione di svantaggio rispetto ad altre persone.


4. Sono, altresì, considerati come discriminazioni le molestie ovvero quei comportamenti indesiderati, posti in essere per motivi connessi alla disabilità, che violano la dignità e la libertà di una persona con disabilità, ovvero creano un clima di intimidazione, di umiliazione e di ostilità nei suoi confronti.


Art. 3.
(Tutela giurisdizionale)


1. La tutela giurisdizionale avverso gli atti ed i comportamenti di cui all’articolo 2 della presente legge è attuata nelle forme previste dall’articolo 44, commi da 1 a 6 e 8, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.


2. Il ricorrente, al fine di dimostrare la sussistenza di un comportamento discriminatorio a proprio danno, può dedurre in giudizio elementi di fatto, in termini gravi, precisi e concordanti, che il giudice valuta nei limiti di cui all’articolo 2729, primo comma, del codice civile.


3. Con il provvedimento che accoglie il ricorso il giudice, oltre a provvedere, se richiesto, al risarcimento del danno, anche non patrimoniale, ordina la cessazione del comportamento, della condotta o dell’atto discriminatorio, ove ancora sussistente, e adotta ogni altro provvedimento idoneo, secondo le circostanze, a rimuovere gli effetti della discriminazione, compresa l’adozione, entro il termine fissato nel provvedimento stesso, di un piano di rimozione delle discriminazioni accertate.


4. Il giudice può ordinare la pubblicazione del provvedimento di cui al comma 3, a spese del convenuto, per una sola volta, su un quotidiano a tiratura nazionale, ovvero su uno dei quotidiani a maggiore diffusione nel territorio interessato.


Art. 4.
(Legittimazione ad agire)


1. Sono altresì legittimati ad agire ai sensi dell’articolo 3 in forza di delega rilasciata per atto pubblico o per scrittura privata autenticata a pena di nullità, in nome e per conto del soggetto passivo della discriminazione, le associazioni e gli enti individuati con decreto del Ministro per le pari opportunità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base della finalità statutaria e della stabilità dell’organizzazione.


2. Le associazioni e gli enti di cui al comma 1 possono intervenire nei giudizi per danno subìto dalle persone con disabilità e ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l’annullamento di atti lesivi degli interessi delle persone stesse.


3. Le associazioni e gli enti di cui al comma 1 sono altresì legittimati ad agire, in relazione ai comportamenti discriminatori di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 2, quando questi assumano carattere collettivo.

Legge n. 104 del 5 febbraio 1992

La Legge n. 104 del 1992 è la principale normativa italiana in materia di assistenza, integrazione sociale e tutela dei diritti delle persone con disabilità. Nasce con l’obiettivo di garantire il pieno rispetto della dignità umana e di favorire l’autonomia, l’inclusione e la partecipazione attiva alla vita sociale.


La legge riconosce la persona con disabilità come soggetto titolare di diritti e non soltanto come destinatario di cure. Per questo promuove interventi coordinati tra scuola, sanità, servizi sociali, enti locali e mondo del lavoro, così da assicurare un sostegno globale e personalizzato.


Tra i principali ambiti di intervento rientrano:

  • Integrazione scolastica, attraverso il diritto al sostegno didattico e a percorsi educativi individualizzati.
  • Tutela in ambito lavorativo, con permessi retribuiti, congedi straordinari e misure di protezione per la persona con disabilità e per i familiari che la assistono.
  • Accesso ai servizi socio-sanitari, con priorità nei programmi di prevenzione, cura e riabilitazione.
  • Abbattimento delle barriere architettoniche e culturali, per favorire una reale inclusione nella vita quotidiana.


Un aspetto centrale della Legge 104 è il riconoscimento della “situazione di handicap grave”, che consente l’accesso a specifiche tutele e agevolazioni aggiuntive.


Nel suo insieme, la Legge 104 rappresenta un pilastro del sistema di protezione sociale italiano: uno strumento fondamentale per promuovere pari opportunità, inclusione e qualità della vita delle persone con disabilità e delle loro famiglie.


Testo integrale Legge n. 104 del 5 febbraio 1992

Carta dei Diritti

– Diritto a vivere una vita piena e indipendente al limite del proprio potenziale.


– Diritto a una diagnosi clinica e a una valutazione accessibile, valida e accurata.


– Diritto a una educazione accessibile e appropriata.


– Diritto a partecipare (direttamente o tramite propri rappresentanti) a ogni decisione riguardante il proprio futuro: diritto al riconoscimento e rispetto, nei limiti del possibile, dei propri desideri.


– Diritto a una abitazione accessibile e adeguata.


– Diritto ad attrezzature, assistenza e servizi di supporto necessari per vivere una vita pienamente produttiva con dignità e indipendenza.


– Diritto ad un reddito o assegno sufficiente a favorire in misura adeguata cibo, vestiario, alloggio e le altre necessità vitali.


– Diritto a partecipare, per quanto possibile, allo sviluppo e alla gestione dei servizi erogati per il proprio benessere.


– Diritto a una consulenza e assistenza appropriate per la propria salute fisica, mentale e spirituale, comprendendo l’erogazione degli interventi medici idonei e somministrati nel proprio interesse di paziente e con tutte le misure protettive necessarie.


– Diritto a un lavoro significativo e a una formazione professionale senza discriminazione o stereotipo riferiti alle abilità e scelte individuali.


– Diritto all’accessibilità dei trasporti e alla libertà di movimento.


– Diritto a partecipare e godere di attività culturali, ricreative e sportive.


– Diritto all’accesso e utilizzo delle risorse, servizi e attività locali.


– Diritto a relazioni personali, compreso il matrimonio, senza sfruttamento o coercizione.


– Diritto alla rappresentanza legale diretta o tramite rappresentanti, all’assistenza e alla piena protezione dei propri diritti legali.


– Libertà dalla paura e dalla minaccia di reclusione non giustificata.


– Libertà da maltrattamenti, abuso fisico o trascuratezza.


– Libertà da abuso o uso scorretto di farmaci.


– Diritto ad accedere direttamente o tramite rappresentanti a tutte le informazioni delle proprie cartelle cliniche e scolastiche.

Le necessità legate all’autismo

Vera o apparente che sia, l’indifferenza del bambino autistico verso i familiari che già hanno investito amore e dedizione nel loro piccolo, apparentemente perfetto, costituisce precocemente una vera tragedia affettiva: i genitori si sentono rifiutati da un bambino che non corrisponde ai loro sentimenti e che tuttavia non possono ne vogliono abbandonare a se stesso. II senso di responsabilità verso la loro creatura che capiscono indifesa di fronte al mondo e di cui ben presto intuiscono la sofferenza, li sprona a cercare in tutti i modi di aiutarla, senza riuscire a tradurne l’attaccamento in partecipazione emotiva alla vita di famiglia o in apprendimento.

I genitori si accorgono ben presto dei problemi di comunicazione del bambino, ma spesso cercano di placare la propria angoscia aggrappandosi come ad un’ancora di salvezza alle parole di consolazione di amici e parenti e talvolta, perfino di professionisti incompetenti (“Ogni bambino ha i suoi tempi di crescita… Non c’è nulla che non va in lui, siete voi genitori che siete troppo ansiosi, e che avreste bisogno di cure…”).

Ma gli insuccessi educativi li snervano e avvelenano i rapporti familiari.

La convivenza con un bambino affetto da autismo è difficile e la vita familiare è ben presto sconvolta dai problemi di comportamento, soprattutto in presenza di comportamenti di auto o etero aggressività. Spesso ai problemi di comportamento tipici dell’autismo si aggiungono iperattività disturbi del sonno e dell’alimentazione. Per la famiglia le vacanze non esistono, ammalarsi è un lusso, riposarsi impossibile: la fatica è massacrante, i rapporti familiari ne sono ben presto sconvolti e gli altri figli vengono forzatamente trascurati. La famiglia vive in una situazione di stress cronico che mette a dura prova la capacità di resistenza dei genitori e spesso porta alla discordia e al divorzio, lasciando a uno solo dei due, di solito la madre, tutto il carico di una famiglia uni parentale, con le difficoltà in più che questa situazione comporta.

Le famiglie devono molto spesso far fronte ai giudizi, alle critiche e all’insofferenza di vicini, amici e parenti, della cui solidarietà e del cui aiuto avrebbero invece disperatamente bisogno.
La paura e l’angoscia generate dai comportamenti insoliti e bizzarri della persona con autismo, la vergogna di essere considerati dei genitori inetti e il senso di inadeguatezza possono spingere i genitori a rinchiudersi fra le pareti domestiche con il bambino e a rinunciare al proprio ruolo educativo, abbandonando così il bambino al caos e trascinando tutta la famiglia in una situazione di isolamento sociale.
Gli effetti dell’incomprensione sociale sono ancora più devastanti qualora il bambino venga respinto dalle istituzioni scolastiche o sanitarie a causa del suo comportamento difficile o della mancanza di servizi specializzati. In effetti, a troppi bambini con autismo viene ad oggi negato il diritto di sviluppare le proprie potenzialità e i genitori troppo spesso sono costretti a mendicare come un favore ciò che per gli altri bambini è un diritto acquisito.
La madre è spesso costretta a lasciare il proprio lavoro a causa della mancanza di assistenza qualificata, e rischia di ritrovarsi ben presto imprigionata in una relazione esclusiva con il bambino.
Ma l’amore e la sollecitudine dei genitori più affettuosi non bastano, e non possono autorizzare a privare il bambino del diritto ad un trattamento adeguato al di fuori della famiglia.

Troppi bambini e adolescenti con autismo sono ancora esclusi dal mondo dell’educazione, anche dall’educazione specializzata e non possono contare su alcuna forma di assistenza al di fuori delle cure parentali. Le conseguenze della mancanza di unsostegno adeguato peggiorano con l’avvento dell’adolescenza e dell’età adulta. L’assenza di prospettive adeguate di una vita adulta dignitosa può ben presto trasformare lo stress della famiglia in disperazione e non esiste genitore di persona autistica che non si sia augurato di sopravvivere al proprio figlio per non doverlo abbandonare a un futuro di emarginazione. Questi sentimenti non fanno che incrementare il senso di colpa e di impotenza delle famiglie e, nel caso in cui i genitori vengano lasciati soli senza il supporto di servizi specializzati, possono comportare, in casi estremi, dei rischi per la vita stessa della persona con autismo.

Linee Giuda Nazionali

Il trattamento dei disturbi dello spettro autistico nei bambini e negli adolescenti.


Le linee guida sono uno strumento importante che permette di portare rapidamente nella pratica quotidiana le conoscenze sviluppate dalla ricerca biomedica. Si tratta di indicazioni su come comportarsi dal punto di vista clinico, elaborate attraverso l’analisi approfondita degli studi scientifici disponibili e grazie al contributo di esperti del settore. Medici e organizzazioni sanitarie possono utilizzarle per migliorare la qualità dell’assistenza e utilizzare al meglio le risorse disponibili.


Quando si prende una decisione clinica per un singolo paziente, le linee guida rappresentano un punto di riferimento basato sulle migliori prove scientifiche disponibili. Tuttavia, ogni situazione è unica: il medico deve sempre valutare le caratteristiche della persona, il contesto e la propria esperienza professionale. Le linee guida, quindi, riassumono le conoscenze più aggiornate e rappresentano anche uno strumento utile di formazione e aggiornamento continuo. Spetta sempre al professionista sanitario decidere come applicarle nel modo più adatto al singolo caso.


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Legge n.134 del 18 agosto 2015

La sindrome dello spettro autistico trova per la prima volta tutela in una legge nazionale, la n. 134 del 18 agosto 2015, dopo essere stata oggetto, per anni, di provvedimenti adottati a livello particolare, quali le delibere delle Giunte Regionali e le circolari emanate dall’INPS.


La legge si compone di sei articoli, con valore per di più programmatico e di affermazione di principio, ma rappresenta in ogni caso un notevole passo, compiuto dall’ordinamento, nell’ambito della diagnosi e cura della patologia, in ausilio sia ai soggetti colpiti che alle persone che se ne occupano, come le famiglie.


Proprio “famiglie”, riferito alla relativa assistenza che la legge riconosce e tutela, è  il termine inserito nella rubrica del nuovo provvedimento, in un momento storico dove, in ambito politico e sociale, e di rimando a livello normativo, il relativo concetto, come pure l’interpretazione, sta subendo un mutamento epocale.


Consulta la legge n.134 del 18 agosto 2015